In linea di principio, per la designazione degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense adotta i seguenti criteri:
A) nei distretti con meno di 350 magistrati, è designato un rappresentante indicato dal Consiglio dell'Ordine distrettuale ed un rappresentante indicato dai Consigli dell'Ordine circondariali, tenuto conto del rilievo provinciale della sede dell'Ufficio giudiziario e, in caso di pluralità di indicazioni,si privilegiano i Presidenti dei Consigli e l'anzianità professionale;
B) nei distretti con numero di magistrati compreso fra 351 e 600, è designato un rappresentante indicato dal Consiglio dell'Ordine distrettuale e due rappresentanti indicati dai Consigli dell'Ordine circondariali, tenuto conto dei parametri espressi al precedente capo A);
C) nei distretti con più di 600 magistrati, sono designati due componenti, fra quelli indicati dal Consiglio dell'Ordine distrettuale, privilegiando i Presidenti o i Componenti del Consiglio dell'Ordine distrettuale, tenendo conto anche della eventuale precedente esperienza nei Consigli giudiziari, laddove sia stata segnalata, tenendo conto della anzianità di iscrizione. Gli altri due componenti sono designati tenendo conto delle indicazioni formulate dai Consigli dell'Ordine circondariali, privilegiando i Presidenti dei Consigli e, comunque, tenendo conto della anzianità di iscrizione.